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ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI
Articolo
11
-----------L'Assemblea
generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della
quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario, sostenitore o vitalizio ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate
prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è
consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad
un altro.
Articolo 12
-----------L'assemblea
generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora
questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa
dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno,
eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità
dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano
a svolgere votazioni con schede segrete, lo spoglio delle schede.
L' Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso
di parità la proposta si intende respinta.
Articolo
13
---------L'Assemblea
si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data
allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando
ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale
o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'ENCI o, alternativamente, sul periodico d'informazione dell'associazione o con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la
località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno
da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta
presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno
dei soci;
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è
valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola,
senza però diritto di voto.
Articolo
14
-----------L'Assemblea
ha il compito di deliberare:
a) sul programma
generale dell'associazione;
b) sulla relazione del Presidente;
c) sulla elezione delle cariche sociali;
d) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
e) sulle modifiche dello statuto;
f) sul Regolamento di attuazione dello statuto;
g) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie
dei soci prevista nell'articolo 4;
h) sulla perdita della qualità di socio nei casi di esclusione;
i) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non
sia esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all'assemblea
eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti che rimarranno in carica per tre anni solari, a meno che non decada il Consiglio, nel qual caso decadranno anche gli stessi. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto saranno deliberate da Assemblea Straordinaria.
continua
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